Nel nostro Paese, dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anni, salvo differenti disposizioni segnalate localmente, vige l’obbligo di montare gli pneumatici invernali, o di avere quantomeno le catene a bordo, se si percorrono determinate strade o se le condizioni meteorologiche lo rendono necessario.

Per questo è bene riassume le informazioni utili per stare in regola e ricordare i rischi che si corrono.

Innanzitutto chi non rispetta l’obbligo mette in pericolo la propria e altrui sicurezza, nelle condizioni meteo avverse.

Poi rischiano multe anche salate.

Le sanzioni dipendono dal tipo di strada su cui è stata commessa l’infrazione: nei centri abitati da 41 a 169 euro, che si riduce a 28,70 euro se viene pagata entro cinque giorni; da 85 euro a 338 sulle autostrade e strade extraurbane, principali o assimilate, ridotta a 59,50 euro se pagata entro cinque giorni.

In caso di accertamento della violazione, il proprietario del mezzo non potrà proseguire la sua corsa: in caso contrario, oltre alla sanzione amministrativa rischia anche la decurtazione di tre punti della patente.

Gli pneumatici sono essenziali per la sicurezza di marcia, ma non basta controllare battistrada e pressione.

Dobbiamo imparare a leggere attentamente la carta di circolazione che riporta tutte le informazioni che ci servono per metterci al riparo da sanzioni, inevitabili in caso di irregolarità che non sfuggono al primo controllo della stradale o dei vigili.

La situazione si complica dopo che i sindaci di località con forti variazioni climatiche, hanno esercitato il potere di prescrivere l’obbligo degli pneumatici invernali nel territorio, in periodi definiti dell’anno.

Il ministero dei Trasporti, con la circolare numero 1.049 del 17 gennaio 2014, ha chiarito che chi monta pneumatici di tipo m+s (mud + snow, ovvero fango + neve) con codice di velocità inferiore a quanto indicato in carta di circolazione, può viaggiare dal 15 ottobre al 15 maggio.

Pertanto, viene concesso un mese, prima e dopo la vigenza delle ordinanze, per effettuare il rimontaggio dei pneumatici di tipo estivo, ovvero con caratteristiche prestazionali di serie.

Di conseguenza, a partire dal 16 maggio e sino al 14 ottobre, non è consentita la circolazione con pneumatici m+s, a meno che la carta di circolazione specifichi questo tipo di pneumatico come di serie, con codici di velocità inferiori a quelli riportati in carta di circolazione: l’infrazione di riferimento comporta, non solo significative sanzioni pecuniarie (da 419 euro a 1.682 euro), ma anche il ritiro della carta di circolazione e l’invio in revisione del veicolo.

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