Paolo Rastelli

Per quanto riguarda l’autocarro, se il veicolo risultasse funzionale al regolare svolgimento della sua attività imprenditoriale (dipende dalla classificazione economica dell’attività registrata presso la Camera di Commercio), potrà presentare ricorso (ma occorre un avvocato) al giudice delle esecuzioni presso il tribunale territorialmente competente, chiedendo la sospensione dell’azione esecutiva in corso ed eccependo la relativa pignorabilità del bene. Stimato l’attuale valore commerciale dell’automezzo, potrebbe cavarsela consegnando ad Agenzia delle Entrate Riscossione il 20% di tale valore e mantenendo la proprietà dell’autocarro senza doverlo consegnare all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG).

Infatti, l’articolo 62 (disposizioni particolari sui beni pignorabili) del Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) prevede che i beni funzionali all’esercizio della professione del debitore (articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile) possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

Può sicuramente rateizzare il debito residuo: anche se la procedura di riscossione coattiva non potrà essere sospesa dopo la notifica dell’atto di pignoramento (a meno di ulteriori vizi emersi nella procedura di espropriazione), la dilazione del debito esattoriale residuo le servirà per evitare il reiterato pignoramento esattoriale sull’autocarro in tempi successivi.


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