Ma se vi è anche la delega di pagamento, doppio quinto e un pignoramento, quale procedura useranno?

Per quanto attiene la delega di pagamento questa non è trasferibile all’INPS e la questione si risolve in base alla regole fissate nel contratto di prestito stipulato fra debitore e creditore nel caso di cessazione del servizio da parte del debitore prima del rimborso integrale del dovuto (prelievo da TFR, piano di rientro con rate versate direttamente dal debitore).

Per quel che riguarda, invece, il pignoramento attualmente in corso, il creditore dovrà procedere con pignoramento presso l’INPS a meno di accordi intervenuti con il debitore finalizzati ad evitare l’avvio della nuova procedura esecutiva. La nuova quota di prelievo non potrà superare il 20% della parte del rateo di pensione che eccede il minimo vitale (ovvero una volta e mezza il valore dell’assegno sociale).

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