Roberto Petrella

L’articolo 2 del decreto legge 4/2019, lettera (b) punto 4 prevede un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro seimila annui per un nucleo familiare formato da un unico elemento (single). In ogni caso la soglia e’ incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare (formato da un unico elemento) risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE.

L’articolo 2 punto 6 del decreto legge 4/2019 stabilisce che ai soli fini del Rdc, il reddito del nucleo familiare è determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 159/2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare.

Al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE significa, sostanzialmente, al netto dei trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati dall’INPS.

Il reddito del nucleo familiare, di cui all’articolo 4 comma 2 del DPCM 159/2013, è dato dalla somma dei redditi percepiti (per il 2019 nell’anno di imposta 2017) da ciascun componente del nucleo familiare:

  1. reddito complessivo ai fini IRPEF;
  2. redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta;
  3. ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
  4. i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell’IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
  5. assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
  6. trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
  7. redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU (Imposta Municipale Propria), non indicati nel reddito complessivo IRPEF. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell’80 per cento e del 70 per cento. Nell’importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all’estero non locati soggetti alla disciplina dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (di cui al comma 15 dell’articolo 19 del decreto-legge 201/2011) non indicati nel reddito complessivo IRPEF, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). In altre parole il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e’ situato l’immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore e’ quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell’ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;
  8. il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
  9. il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno di riferimento del reddito.

Quanto sopra per farla complicata. Per farla semplice diciamo che l’elaborazione dell’ISEE da parte dell’INPS fornisce un prospetto sinottico in cui viene riportato il valore calcolato del reddito del nucleo familiare (diverso dall’ISR in quanto il reddito del nucleo familiare è al lordo di franchigie e spese).


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