Lilla De Angelis

La quota disponibile da parte del de cuius e, specularmente, la quota di riserva spettante al legittimario vanno calcolate procedendo, anzitutto, alla formazione della massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della sua morte (eredità relitta) e alla determinazione del loro valore con riferimento al momento dell’apertura della successione.

Quindi detraendo dall’eredità relitta i debiti del defunto, quelli certi, liquidi ed esigibili rilevabili al momento del decesso, in modo da ottenere l’attivo netto.

Successivamente si procede alla riunione fittizia, ad una riunione cioè meramente contabile, tra attivo netto e i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, dovendosi a tal fine stimare i beni immobili e mobili donati secondo il valore che avevano al tempo dell’apertura della successione e il denaro donato secondo il suo valore nominale.

A questo punto è possibile calcolare la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore dell’eredità relitta al netto dei debiti del defunto (attivo netto) ed il valore del donatum, secondo le modalità indicate in questo articolo.

Questo per quanto riguarda la determinazione della massa ereditaria su cui valutare l’azione di riduzione promossa dall’erede leso.

Per quanto attiene i debiti, presenti e futuri, comunque acquisiti in vita dal defunto, invece, si determina un frazionamento pro quota ereditaria: in sostanza, i debiti del de cuius andranno saldati dagli eredi che abbiano accettato, proporzionalmente alla quota ereditaria che è stata da ciascuno conseguita.


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