Giorgio Valli

L’articolo 20 del DPR 602 1973 stabilisce che sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base ad accertamento d’ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento dell’avviso di accertamento immediatamente esecutivo gli interessi al tasso del quattro per cento annuo. L’informazione dovrebbe essere riportata nell’avviso di accertamento.

In ogni caso, si tratta di un’indicazione la cui omissione non lede il diritto di difesa del debitore rispetto alle imposte liquidate (in pratica il debitore che ha omesso la dichiarazione dei redditi deve poter contestare la legittimità della somma accertata come sottratta al fisco, più che gli interessi di legge che verrebbero applicati qualora si verificasse il persistere dell’inadempimento) e non può costituire causa di nullità dell’avviso di accertamento.

E, comunque, prima della scadenza dei sessanta giorni dalla notifica dell’atto, il debitore conosce la somma (imposte liquidate e sanzioni, senza interessi) che dovrebbe pagare e può, pertanto, presentare ricorso nel merito, oppure adempiere.


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