Paolo Rastelli

Il Decreto Legge 119/2018 specifica che lo stralcio fino a mille euro non si applica per alcune tipologie di debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. In particolare non si applica per:

– debiti debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto (IVA) riscossa all’importazione;
– debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
– multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Quindi i debiti esattoriali portati da cartelle di pagamento (o avvisi di addebito esecutivi) riconducibili all’omesso versamento di contributi previdenziali ed assicurativi sono inclusi nello stralcio. L’autorizzazione formale ultima, sebbene la cancellazione del debito sia disposta per legge, deve provenire dai creditori INPS e INAIL, cosa che può comportare qualche ritardo: bisogna avere solo un po’ di pazienza.


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