Ludmilla Karadzic

Non è sufficiente la comunicazione via posta elettronica certificata dell’avvocato, ma occorre un’ordinanza del giudice che liberi il bene sottoposto ad esecuzione. Il datore di lavoro ha commesso un errore se ha sospeso il pignoramento sulla base della sola comunicazione dell’avvocato del creditore procedente.

Il pignoramento presso il datore di lavoro del debitore e/o presso la banca, con cui il debitore intrattiene un rapporto di conto corrente, è parte di un procedimento giudiziale che coinvolge il terzo, e l’accordo fra debitore e creditore, intervenuto successivamente alla notifica al terzo, deve essere comunque omologato dal giudice.


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