La legge prevede che il cambio di operatore telefonico in seguito a variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali non possa prevedere l’applicazione al cliente delle penalità previste in caso di recesso anticipato dal servizio di fornitura della connessione telefonica.

Tuttavia, quando l’offerta commerciale prevede, oltre alla fornitura del servizio di connessione telefonica, anche il comodato gratuito del dispositivo mobile a fronte dell’impegno a restare vincolati all’operatore per un determinato periodo di tempo, l’ammontare del corrispettivo per recesso anticipato, viene calcolato in base sia al valore del terminale fornito all’utente che ad eventuali penalità di recesso anticipato dal servizio di fornitura della connessione telefonica.

Peraltro, i costi specifici del dispositivo terminale devono essere dettagliati nelle condizioni di adesione all’offerta che il cliente, sottoscrivendo il contratto, dichiara espressamente di accettare.

Se ne conclude che, prima di cambiare operatore, nella situazione descritta in quesito, qualora non sia ancora decorso il termine dei dei 30 mesi benché in seguito a variazione unilaterale delle condizioni di fornitura del servizio di connessione telefonica, sarà bene prendere visione delle clausole contrattuali per individuare il costo del dispositivo mobile che verrà applicato in caso di recesso anticipato dal contratto di connettività telefonica.

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