A seguito del pagamento del debito a ga­ranzia del quale sia stata in precedenza iscritta ipoteca, il creditore soddisfatto è tenuto, ai sensi dell’art. 1200 del codice civile, a prestare il proprio consen­so, nelle forme prescritte dalla legge (articoli 2882 comma secondo, 2821 e 2835 del codice civile), alla cancella­zione dell’iscrizione (dovendo, in caso contrario, rispondere dei danni subiti dal proprietario del bene), e deve altresì attivarsi, nei modi più ade­guati alle circostanze, affinché il consenso così prestato pervenga al debitore (onde questi possa allegarlo all’istanza di cancellazione da rivolgere al conservatore), ma non è anche obbligato a chiedere, di sua iniziativa, detta cancellazione (gravando, per converso, tale onere su chiunque vi abbia interesse e pertanto, in primo luogo, sul proprietario dell’immobile assoggettato al vinco­lo reale). Questa una delle massime giurisprudenziali di interesse per il caso esposto (Cassazione sentenza 10893/1999).

Dunque il proprietario dell’immobile, ex debitore, (in pratica il venditore) deve inviare una raccomandata AR a BNL (Gruppo BNP Paribas) per chiedere l’immediata cancellazione dell’ipoteca o, in subordine, il consenso scritto alla cancellazione dell’ipoteca in modo che possa essere allegato all’istanza di cancellazione da presentare al conservatore dei pubblici registri immobiliari, minacciando, in caso di perdurante silenzio all’istanza, la richiesta in giudizio di risarcimento dei danni subiti per la mancata alienazione dell’immobile.

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