In alcuni casi, se, tempo dopo il divorzio, cambiano le condizioni economiche dei coniugi, sia dell’obbligato al mantenimento che del beneficiario, può esserci una conseguente riduzione, aumento o cancellazione totale dell’obbligo di pagamento.

Se ad esempio, l’obbligato perdesse l’occupazione, potrebbe configurarsi una riduzione dell’assegno di mantenimento, o viceversa, un aumento se a perderlo fosse il beneficiario.

In tali casi, basterebbe effettuare un ricorso al giudice per ottenere la revisione delle condizioni economiche di separazione o divorzio.

Ciò, però, non è sempre possibile, poiché, le variazioni delle condizioni economiche devono, di norma, dipendere da fatti estranei e involontari all’interessato.

Infatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione, con sentenza 3015/18, l’ex coniuge che si dimette dal lavoro, sulla base di una scelta di vita del tutto personale, non può poi pretendere la maggiorazione dell’assegno divorzile.

Dunque, niente da fare per la sua ex moglie: l’importo dell’assegno non sarà modificato.

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