Secondo consolidata giurisprudenza non ci sono differenze tra i condomini titolari di un semplice posto auto e quelli che hanno anche un appartamento, salvo che l’atto di acquisto specifichi diversamente: infatti, è la stessa lettura delle tabelle millesimali che equipara i primi ai secondi.

Il principio, ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza 884/2018, è quello per cui il proprietario del singolo posto auto scoperto è un condòmino a tutti gli effetti e non può essere escluso dall’uso e dal godimento dei beni comuni.

Naturalmente, come risvolto della medaglia, il titolare del posto auto ha l’impegno a provvedere alla copertura dei costi in ragione dei millesimi posseduti.

Dunque, in materia di condominio, non è configurabile una discriminazione in questo senso, poiché ciascun condomino ha il diritto di utilizzare e godere dei beni comuni.

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