Paolo Rastelli

L’immobile non ad uso abitativo è pignorabile: l’unico modo per venirne fuori è la donazione del 50% del locale di proprietà del debitore al figlio, sperando che entro cinque anni dalla data di perfezionamento dell’atto il concessionario non proceda a chiedere la revoca della donazione. A questo scopo, nel frattempo, bisognerebbe pagare le rate ad Agenzia Entrate Riscossione ad ogni costo, per evitare l’avvio di un’azione esecutiva sempre preceduta, naturalmente, da un accertamento patrimoniale. Anche perché il problema si riproporrebbe alla morte del debitore per quel che riguarda l’accettazione dell’eredità.

Se i cinque anni passassero senza problemi, suo padre potrebbe anche smettere di pagare le rate accettando, come conseguenza, il pignoramento della pensione che, tenuto conto della impignorabilità del minimo vitale, comporterebbe un minimo prelievo dal rateo mensile di pensione percepito. Ed il figlio, potrebbe rinunciare senza danno all’eredità, evitando così di accollarsi il debito del padre e perdere il locale che occupa a titolo di comodato.


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