Ludmilla Karadzic

Con un prestito cambializzato, una volta che le cambiali siano andate in protesto per il mancato pagamento, il creditore può direttamente avviare azioni esecutive senza nemmeno il bisogno di procurarsi un decreto ingiuntivo.

Nel suo specifico caso, il creditore potrà ottenere il pignoramento del conto corrente e , successivamente, qualora il saldo di conto non fosse sufficiente al recupero dell’importo a debito, procedere con pignoramento presso il datore di lavoro nella misura di un quinto. In entrambi le circostanze, tuttavia, per una somma pari al debito residuo gravato dalle spese di procedura.


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