Dispiace sempre quando finisce un amore: detto questo, lei sa, per fortuna, che nell’ordinamento giuridico di questo paese vige il principio legale di presunzione di proprietà. Per dirla in soldoni, fino a prova contraria (e affermare la prova contraria comporta sempre estenuanti giri delle sette chiese che, per quanto possibile, è sempre meglio evitare) tutto ciò che si trova in casa, durante il pignoramento presso la residenza del debitore, si presume essere di proprietà del debitore.

Per chiarire i suoi dubbi conviene, allora, fare un rapido accenno a come si avvia il pignoramento presso la residenza del debitore: il creditore, con un titolo esecutivo (un decreto ingiuntivo, una sentenza, un assegno non pagato), o con una cartella esattoriale scaduta, ingiunge al debitore di pagare entro, di solito, 5 giorni. Se il debitore non adempie, il creditore si reca dall’ufficiale giudiziario e chiede (dopo aver mostrato il titolo esecutivo e il precetto rimasto inadempiuto) ad esempio, il pignoramento presso la residenza (ma potrebbe chiedere il pignoramento di un immobile, di uno stipendio, di un conto corrente). L’ufficiale giudiziario, quindi, consulta gli archivi anagrafici, vede dove ha la residenza il debitore e va a trovarlo.

Questo per dire che se lei fa cancellare dallo stato di famiglia il suo ex per irreperibilità, non c’è alcun bisogno di ulteriore documentazione da mostrare all’ufficiale giudiziario. Ove, nel caso improbabile, l’ufficiale giudiziario si presentasse proprio mentre passa l’aggiornamento degli archivi anagrafici, basterà mostrargli la richiesta di cancellazione per irreperibilità.

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