Bisognerebbe leggere il dispositivo della sentenza del giudice di pace per fornire una risposta in punta di diritto: capisco il desiderio di interpretazioni a proprio favore, ma, purtroppo, non funziona così. Le cose cambiano, e di molto, se il Giudice nel decreto di sospensione ha fatto riferimento al numero di ruolo del debito il cui rimborso viene preteso in cartella oppure, semplicemente, al numero di cartella.

Sempre in linea con quanto affermato dalla collega che mi ha preceduto ribadisco che, quella riportata, assume i contorni di una vicenda abnorme e, stavolta, la responsabilità è solo in parte da ricondurre ad Equitalia, che pure ha emesso una cartella pazza richiedendo al coobbligato, proprietario del veicolo a bordo del quale era stata commessa l’infrazione al Codice della strada, il pagamento di una sanzione amministrativa a cui aveva già adempiuto il conducente trasgressore.

Evidentemente qualcosa deve essere andato storto se l’organismo creditore (Comune, Polizia di Stato, eccetera) ha affidato ad Equitalia la riscossione coattiva del credito: tuttavia, la cosa poteva essere risolta semplicemente chiedendo lo sgravio dell’ulteriore sanzione al creditore o comunque esibendo l’attestato di pagamento al concessionario.

Per le vie brevi amministrative suggerisco di procedere anche adesso, senza adire il giudice, per chiedere l’annullamento del preavviso di fermo amministrativo.

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