Cartella equitalia relativa a sanzione amministrativa – ulteriori chiarimenti


Preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria, ricorso cartella esattoriale originata da multa





Nel post precedente ho dimenticato di dire che le due cartelle emesse da Equitalia hanno il medesimo numero di ruolo.

Nella mia cartella, vi è scritto “in qualità di coobbligato” e presenta lo stesso numero di quella del mio collega cui è stato aggiunto /001 (che dovrebbe significare appunto che sono coobbligato).

Abbiamo ottenuto dal gdp la sospensione della prima cartella, che non comporta quindi la sospensione della seconda. Però, fondandosi sullo stesso numero di ruolo, avendo pagato la multa all’origine di tutto, la mia domanda è: possiamo ancora evitare il pagamento della sanzione? le due cartelle possono in realtà essere considerate come un’unica cartella e, anche se non possiamo beneficiare nell’immediato della sospensione, l’annullamento definitivo della prima cartella che verrà disposto dal giudice travolgerà anche la seconda cartella?

Bisognerebbe leggere il dispositivo della sentenza del giudice di pace per fornire una risposta in punta di diritto: capisco il desiderio di interpretazioni a proprio favore, ma, purtroppo, non funziona così. Le cose cambiano, e di molto, se il Giudice nel decreto di sospensione ha fatto riferimento al numero di ruolo del debito il cui rimborso viene preteso in cartella oppure, semplicemente, al numero di cartella.

Sempre in linea con quanto affermato dalla collega che mi ha preceduto ribadisco che, quella riportata, assume i contorni di una vicenda abnorme e, stavolta, la responsabilità è solo in parte da ricondurre ad Equitalia, che pure ha emesso una cartella pazza richiedendo al coobbligato, proprietario del veicolo a bordo del quale era stata commessa l’infrazione al Codice della strada, il pagamento di una sanzione amministrativa a cui aveva già adempiuto il conducente trasgressore.

Evidentemente qualcosa deve essere andato storto se l’organismo creditore (Comune, Polizia di Stato, eccetera) ha affidato ad Equitalia la riscossione coattiva del credito: tuttavia, la cosa poteva essere risolta semplicemente chiedendo lo sgravio dell’ulteriore sanzione al creditore o comunque esibendo l’attestato di pagamento al concessionario.

Per le vie brevi amministrative suggerisco di procedere anche adesso, senza adire il giudice, per chiedere l’annullamento del preavviso di fermo amministrativo.

28 Novembre 2016 · Giuseppe Pennuto


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