L’articolo 74 della legge 342 del 21 novembre 2000 riconosce il principio che gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale sono efficaci solo a partire dalla data della loro notifica.
A mio parere, pertanto, non ha alcun senso invocare la nullità di un atto, i cui effetti non sono retroattivi, per decadenza dei termini di notifica. Ben potendo il contribuente proporre ricorso nel merito dell’intervenuto classamento nei 60 giorni successivi alla notifica.