Notifica di deposito alla casa comunale dopo cambio comune di residenza

Notifica di deposito alla casa comunale dopo cambio comune di residenza


DOMANDA

Dal 10 ottobre ho cambiato città di residenza (data di effettiva richiesta in comune del cambio di residenza).
Ieri (18 febbraio), mi ha telefonato la mia vecchia proprietaria di casa, in quanto ě stata inserita nella mia ex buchetta delle lettere una comunicazione a mano. La comunicazione é stata lasciata ieri, ed é predatata (messa ieri, ma riporta la data del 15 gennaio, per altro scritta a matita). Nella comunicazione Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) mi informa di aver depositato un documento alla casa comunale di Vicenza (città in cui abitavo in precedenza).
Cosa devo fare? Devo darmi da fare per andare a prenderla oppure visto che hanno sbagliato loro la sede posso non preoccuparmene? O rischio il pignoramento di auto/stipendio?
Se devo lasciarla lì, esiste un modo per sapere di cosa si tratta?
La mia miglior supposizione é che questa cartella sia associata al canone RAI, da me mai pagato in quanto non in possesso di alcun televisore.
Nella residenza precedente ho ricevuto molti avvisi, ma li ho sempre cestinati aspettando eventualmente la visita dei certificatori per poter palesare l’assenza dell’apparecchio. É possibile che sia il canone? Se si, come devo procedere?


RISPOSTA

Naturalmente, non è possibile ipotizzare la natura del debito iscritto a ruolo da cui è stata originata la cartella esattoriale: si potrebbe trattare anche di pretese tributarie (correlate a precedenti dichiarazioni dei redditi), di multe, tasse automobilistiche, tributi locali, contributi.
Per ciò che qui interessa, le variazioni e le modifiche dell’indirizzo hanno effetto, ai fini della notifica di una cartella esattoriale, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica (articolo 60 dpr 600/73).
La prima cosa da fare, dunque, è chiedere all’anagrafe (anche al solo scopo di futura memoria) un certificato di residenza storico per conoscere la data effettiva dell’intervenuta variazione anagrafica, dal momento che essa può essere diversa dalla data di richiesta di nuova residenza.
L’altro elemento importante è rappresentato dalla data di consegna della raccomandata da parte di Equitalia all’ufficio postale (sia chiaro, è irrilevante la data presente sull’avviso lasciato dal postino nella buchetta postale per evidenziare un eventuale vizio di notifica al vecchio indirizzo).
Se fra la data di intervenuta variazione anagrafica e quella in cui Equitalia ha consegnato la cartella esattoriale a Poste Italiane per l’inoltro al debitore c’è un intervallo temporale superiore ai 30 giorni, allora la notifica al destinatario è tamquam non esset come se non fosse mai avvenuta. In pratica la notifica è nulla con tutte le conseguenze del caso.
Il problema, tuttavia, è che se si ritira la cartella esattoriale in giacenza (per acquisire l’elemento che non ci è dato conoscere) la notifica potrebbe comunque perfezionarsi correttamente (in una data compresa fra oggi e il 25 febbraio) e sanare il vizio di notifica imputabile all’inoltro dell’atto al vecchio indirizzo.
In ogni caso, c’è un’altra questione a monte: una cartella esattoriale presuppone quasi sempre la precedente notifica di un avviso di accertamento (o di un avviso di addebito, o di un verbale di multa), tranne in alcune circostanze quando la liquidazione della pretesa avviene sulla base di dati forniti dal contribuente in dichiarazione dei redditi.
Occorrerebbe indagare sul perchè lei non abbia mai ricevuto nulla: pertanto, qualora decidesse di non ritirare la cartella esattoriale in giacenza (comportandosi come se alla sua vecchia proprietaria di casa non avesse mai lasciato il numero di cellulare) per conoscere la natura del debito, potrebbe eccedere agli atti presso il Comune (ufficio contravvenzioni e ufficio riscossione tributi locali), l’Agenzia delle entrate e l’INPS (anche online, dopo aver acquisito le credenziali) per verificare se esiste qualche posizione debitoria in sospeso a suo carico.
Anche ammesso che l’azione esecutiva (fermo amministrativo, pignoramento dello stipendio) venga posta in essere senza che al debitore pervenga alcuna ulteriore comunicazione (per temporanea irreperibilità o per errori dell’agente esattoriale), è sempre possibile rimediare con opposizione, qualora si sia verificato un vizio nella notifica degli atti presupposti.
Di più, purtroppo, attesa la carenza di informazioni di cui si dispone, non è possibile aggiungere.


19 Febbraio 2021 - Ludmilla Karadzic


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