Secondo i giudici della Corte di cassazione (sentenza numero 7830/15) non basta che la persona cui sia stato consegnato l’atto sia in rapporti di parentela con il destinatario. Deve, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa del destinatario, di persona cioe’ a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, da’ affidamento che l’atto sia portato a sua conoscenza.

Quindi, l’avviso di accertamento TARSU notificato a sua madre nell’aprile 2013 è nullo. Tuttavia, tale vizio va rilevato impugnando, nei termini, l’avviso di accertamento notificato il 16 ottobre per omessa notifica dell’atto presupposto ed eccependo, contestualmente, l’intervenuta decadenza, da parte del Comune, di esigere la TARSU non pagata relativa al biennio 2008-2009.

Se lei ha presentato la dichiarazione TARSU, infatti, l’avviso di accertamento andava notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la TARSU avrebbe dovuto essere versata. Se non ha mai presentato dichiarazione TARSU, il termine di decadenza si estende al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la tassa avrebbe dovuto essere versata (31/12/2014 per la Tarsu 2009).

Non le resta, pertanto, che adire la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) competente per territorio. Poiché la controversia ha un valore minimo, per il ricorso alla CTP non e’ necessaria l’assistenza tecnica di un difensore abilitato iscritto all’albo professionale (che puo’ essere un avvocato, un dottore commercialista, un ragioniere, un perito commerciale, un consulente del lavoro).

Tuttavia, tale assistenza è consigliabile dal momento che va preparato comunque un testo articolato giuridicamente e bisogna seguire le procedure di legge che prevedono adesso la mediazione obbligatoria preventiva al ricorso giudiziale.

Può tentare di ovviare al ricorso giudiziale, senza ricorrere ad una onerosa assistenza tecnica, solo presentando, all’ufficio comunale preposto alla riscossione dei tributi, un’istanza in autotutela. Deve tuttavia tener presente che la domanda di sgravio della pretesa per omessa notifica dell’atto presupposto non sospende i termini per la presentazione del ricorso. In altre parole, attendendo la risposta dell’ufficio (che potrebbe essere anche negativa quando verrà formalizzata) rischia di perdere la possibilità di impugnare, nei termini, l’avviso di accertamento notificatole ad ottobre.

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