Ludmilla Karadzic

Il preventivo non fa testo, e questo era dato per scontato dalla collega che le ha risposto.

A questo punto, visto che dopo la prima prestazione lei non si è più recato in studio, il professionista dovrà richiederle, con una comunicazione AR, il pagamento del corrispettivo dell’intervento, citando anche la data in cui esso è stato eseguito.

Se lo farà entro tre anni, sarà sua la scelta se restare debitore esponendosi ad eventuali azioni legali di recupero crediti. Altrimenti potrà non pagare, avendone facoltà ed eccependo che la prestazione è stata già saldata.

La differenza fra le due alternative è che nel secondo caso (decorso il triennio) il giudice non richiederebbe la prova del pagamento da lei effettuato (assegno, bonifico), come avverrebbe, invece, qualora lei, prima che sia decorso il triennio, dichiarasse di aver già pagato.

Asserire che il lavoro non è stato portato a termine comporterebbe l’accertamento delle motivazioni: se si è trattato di una sua scelta, lei è obbligato comunque a pagare l’intervento parziale.


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