Innanzitutto non risulta chiaro il riferimento normativo all’articolo 68 (forse sarebbe stato opportuno indicare anche la legge). Lei riferisce, poi, di un successivo pignoramento non ulteriormente dettagliato.

Supporremo quindi che lei percepisca un reddito mensile di 2.300 euro, al netto degli oneri di legge e al lordo delle quote cedute e delegate.

Il prelievo su tale importo per crediti non rimborsati, vantati nei confronti del debitore da privati banche e finanziarie, è pari al 20%, ovvero a 460 euro.

Un altro creditore della stessa tipologia, che volesse proporre azione esecutiva tramite pignoramento presso terzi nei sui confronti, dovrebbe attendere il rimborso di tutto quanto dovuto (capitale, interessi e spese legali) al primo creditore procedente.

Per crediti esattoriali o alimentari, invece, la capienza residuale per un nuovo, successivo pignoramento sarebbe limitata alla metà dello stipendio netto (1.150 euro) diminuita della quota ceduta (260 euro) e della quota prelevata in ragione del pignoramento in corso (460 euro).

In altri termini, un successivo pignoramento non potrebbe superare i 430 euro.

Atteso che Equitalia non potrebbe pignorare più del 10% del suo stipendio netto (230 euro), la capienza residuale potrebbe tutelarla nel caso di un nuovo pignoramento azionato per crediti alimentari (mantenimento del coniuge separato e dei figli).

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