Interpello – Nulli gli atti impositivi e sanzionatori in contrasto con l’interpretazione fornita dal Fisco

Come sappiamo, attraverso la presentazione di un’istanza di interpello il contribuente ha la possibilità di conoscere il parere dell'Amministrazione finanziaria sul significato da attribuire alle norme che disciplinano la materia tributaria riguardo ad un caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza.

La risposta dell'ufficio finanziario all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello.

Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione finanziaria.

La ratio della procedura di interpello è quella di attuare i principi di chiarezza, imparzialità, e cooperazione che informano lo Statuto del contribuente e che convergono verso lo scopo di fornire a quest’ultimo le informazioni indispensabili a conformare la propria attività alla corretta interpretazione delle norme fiscali, nonché di prevenire la insorgenza di controversie tributarie.

Ne segue, logicamente, che l’acquisizione delle informazioni richieste alla Amministrazione finanziaria deve necessariamente precedere la condotta tenuta dal contribuente nell'esercizio della propria attività economica, solo in tal caso potendo giustificarsi una efficacia vincolante, per entrambe le parti del rapporto tributario, della interpretazione fornita dalla Amministrazione finanziaria delle norme applicabili alla specifica fattispecie concreta.

In altre parole, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dall'Amministrazione finanziaria all'istanza di interpello, ovvero dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso.

Così ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza numero 16331/14.

23 Luglio 2014 · Giorgio Valli