Riscossione coattiva esattoriale ai tempi dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia coronavirus
Il decreto legge 18/2020 (cosiddetto Cura Italia) ha fissato un periodo di sospensione delle attività di riscossione coattiva esattoriale, che va dal ...
Il decreto legge 18/2020 (cosiddetto Cura Italia) ha fissato un periodo di sospensione delle attività di riscossione coattiva esattoriale, che va dal giorno 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020: in tale periodo, Agenzia Delle Entrate Riscossione (ADER) non potrà notificare alcuna cartella di pagamento, neanche attraverso la posta elettronica certificata.
Anche i termini per il pagamento sono sospesi nel periodo di sospensione, fino al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.
I versamenti non effettuati perché i termini sono stati sospesi, devono essere regolati entro il 30 giugno in unica soluzione: tuttavia, per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (dal giorno 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020) si può richiedere una rateizzazione. Per evitare che vengano attivate le procedure di recupero previste per legge, è necessario presentare l’istanza di dilazione entro il 30 giugno 2020.
Anche per coloro che hanno un piano di rateizzazione in corso, con rate che scadono nel periodo di sospensione, il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dal giorno 8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso: il pagamento di queste rate dovrà comunque avvenire entro il 30 giugno 2020.
Durante il periodo di sospensione l’Agenzia delle Entrate Riscossione non potrà attivare alcuna procedura cautelare come il fermo amministrativo o l'iscrizione ipotecaria e nemmeno potrà avviare azioni esecutive (pignoramento) nei confronti del debitore inadempiente. In altre parole, fino al 31 maggio 2020 sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, Agenzia delle entrate-Riscossione non potrà procedere all'iscrizione di fermi amministrativi e neanche alle iscrizioni di ipoteche.
Tuttavia, durante il periodo di sospensione previsto dal decreto legge 18/2020, è comunque possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenerne la cancellazione.
Il decreto legge 18/2020 ha inoltre differito la scadenza della rata del 28 febbraio 2020, relativa alla cosiddetta Rottamazione-ter, al 31 maggio 2020, ma, non ha modificato il termine di pagamento della rata di maggio che, pertanto, dovrà essere pagata entro il 31 dello stesso mese per non perdere i benefici della rottamazione.
Analogo discorso vale per la definizione agevolata a saldo stralcio dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.