Risarcimento per furto auto » Obbligato il gestore del parcheggio incustodito ma non segnalato
Il gestore è tenuto al risarcimento del furto dell'auto del proprio cliente se non scrive all'ingresso che il parcheggio non è custodito.
Il gestore è tenuto al risarcimento del furto dell'auto del proprio cliente se non scrive all'ingresso che il parcheggio non è custodito.
Infatti, deve ribadirsi che l’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento non comporta l’assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso parcheggio incustodito è esposto in modo evidente prima della conclusione del contratto.
Ma l’indicazione che esclude l’obbligo deve essere ben visibile dall'esterno, altrimenti il gestore rischia di dover risarcire il danneggiato.
Questo l'orientamento della Corte di Cassazione sancito con la pronuncia 25894/13.
Furto auto in parcheggio incustodito e risarcimento: Osservazioni e fattispecie
Il posteggio d’interscambio del metrò non risponde del furto di auto all'interno, ma a patto che l’indicazione parcheggio non custodito sia visibile dall'esterno del parcheggio e non soltanto una volta che il veicolo vi ha fatto ingresso. Diversamente si rischia la responsabilità nei confronti dell'assicurazione che ha indennizzato il danneggiato.
I posteggi di interscambio per le auto, ad un passo delle stazioni della metro, non rientrano nell’ambito del contratto atipico di parcheggio che prevede l’applicazione delle norme tipiche dell'istituto del deposito.
Ne conviene che se la macchina è rubata all'interno della struttura l’assicurazione non può rivalersi sull’azienda autoferrotranviaria.
Ma c’è un'eccezione.
Nel caso in cui il cartello che dispone che il parcheggio non è custodito non sia ben visibile dall'esterno, il gestore del parcheggio è obbligato al risarcimento danni.