Risarcimento del danno biologico – Se il danneggiato muore in corso del giudizio di liquidazione
Ove la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto e’ chiamato a rispondere, la determinazione dei danno biologico che gli eredi del defunto richiedano per diritto di successione va effettuata non piu’ con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva.
Per tenere conto della vita effettivamente vissuta dalla vittima, il giudice di merito adottera’ il criterio della proporzione, secondo cui il risarcimento che si sarebbe liquidato a persona vivente sta al numero di anni che questi aveva ancora da vivere secondo le statistiche di mortalita’, come il risarcimento da liquidare a persona gia’ defunta sta al numero di anni da questa effettivamente vissuti tra l’infortunio e la morte.
Quello appena riportato è l'orientamento dei giudici di legittimità che si rileva dalla lettura della sentenza 13331/15 della Corte di cassazione.
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