Risarcimento del danno subito dal terzo trasportato


Il danno subito dal terzo trasportato è risarcito (salvo il caso fortuito o la circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario assicurato) ...

Il danno subito dal terzo trasportato è risarcito (salvo il caso fortuito o la circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario assicurato) dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

La norma presuppone solamente la sussistenza di un sinistro e un danno subito dal terzo trasportato ma non esige affatto che il medesimo si sia verificato a seguito dello scontro tra almeno due automezzi. In conclusione, deve ritenersi che la disciplina del risarcimento diretto a favore del terzo trasportato trovi applicazione anche nei casi di incidente stradale causato dal solo vettore, del quale costui, o il proprietario del veicolo trasportante, debbano rispondere.

Non può sostenersi, invece, che solo il coinvolgimento nel sinistro di due veicoli regolarmente assicurati per la responsabilità civile auto integri una condizione applicativa per il risarcimento del terzo trasportato: questo orientamento comporterebbe un indebito vulnus di tutela nei confronti del terzo trasportato-danneggiato.

Così i giudici della Corte di cassazione hanno sostanzialmente argomentato le motivazioni della sentenza 355/16.

28 Settembre 2024 · Giuseppe Pennuto


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