Lavoro – Risarcimento del danno per il sacrificio del riposo settimanale

In linea generale il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento del contratto di lavoro e, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.

Con specifico riferimento al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, peraltro, bisogna distinguere il danno da "usura psico-fisica", conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali.

Non deve confondersi tale risarcimento con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale.

In particolare, nel caso di prestazione dell'attività lavorativa di domenica, senza fruizione del riposo in altro giorno della settimana, l'usura psicofisica che deriva dal mancato riposo settimanale costituisce per il lavoratore uno specifico titolo di risarcimento, che è autonomo rispetto al diritto alla maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale.

Tale risarcimento dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito in base ad una valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative, non essendo il danno per il sacrificio del riposo settimanale determinabile in astratto.

In materia di risarcimento del danno per il sacrificio del riposo settimanale, sono queste le indicazioni fornite dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 15157/15.

22 Luglio 2015 · Giorgio Martini




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!