Risarcimento del danno non patrimoniale – Ne ha diritto anche la fidanzata non convivente della vittima
Gli stretti congiunti di una persona deceduta, in conseguenza illecito perpetrato da terzi, hanno diritto al risarcimento del danno morale direttamente sofferto, inteso come intima sofferenza.
Il riferimento ai "prossimi congiunti" della vittima primaria, quali soggetti danneggiati, deve essere inteso a prescindere dall'esistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio giuridicamente rilevanti come tali.
La Corte di cassazione (sezione penale, sentenza 46351/14), ha riconosciuto, infatti, la risarcibilità in astratto dei danni patiti dalla fidanzata non convivente della vittima primaria, riconducendola non tanto alla sussistenza di rapporti di parentela, di affinità o coniugio, quanto piuttosto alla sussistenza di un rapporto, tra due soggetti, che risulti caratterizzato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti; con la conseguenza che, in tale prospettiva non è necessariamente richiesta la ravvisabilità di un rapporto di coniugio tra due soggetti legati sul piano affettivo.
Pertanto, per "convivenza", in tema di risarcibilità del danno ai prossimi congiunti della vittima, non deve intendersi la sola situazione di coabitazione tra prossimo congiunto e vittima primaria di un illecito, quanto piuttosto lo stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti.
Va, dunque, riconosciuta la configurabilità di un danno a carico della fidanzata non convivente della vittima primaria di un reato, non rilevando la sussistenza, in termini di necessariet,à di un rapporto di coniugio, quanto piuttosto la ravvisabilità e la prova di uno stabile legame tra due persone.