Risarcimento dopo sinistro » Non è cumulabile l’indennizzo ricevuto dalla compagnia assicurativa privata con la liquidazione dei danni ottenuta con la tutela rc auto


Nell'ambito di un sinistro stradale, per quanto riguarda la liquidazione per lesioni, in caso si fosse stipulata un'assicurazione contro gli ...

Nell'ambito di un sinistro stradale, per quanto riguarda la liquidazione per lesioni, in caso si fosse stipulata un'assicurazione contro gli infortuni, non è possibile cumulare l'indennizzo ricevuto dalla compagnia assicurativa con il risarcimento danni nell'ambito della copertura rc auto.

In caso di incidente, il danneggiato non può chiedere i danni sia alla compagnia assicurativa privata, che lo copre in caso di infortuni non mortali, che al responsabile del sinistro stradale coperto da tutela rc auto.

Il pagamento dell'uno, infatti, esclude quello dell'altro, o, al contrario, in caso di pagamento parziale dell'uno, si può chiedere all'altro solo la differenza residua.

Ciò è quanto si evince dalla sentenza 13233/14 della Corte di Cassazione.

Con la pronuncia in esame, infatti, gli Ermellini hanno chiarito che, nell'ambito dell'assicurazione contro i danni, vige il principio cosiddetto indennitario in base al quale l’indennizzo non può mai superare il danno effettivamente subito.

Da ciò ne conviene che il risarcimento dovuto dal danneggiante alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito di quanto da quest’ultima già percepito a titolo di indennizzo da parte dell'assicurazione privata contro gli infortuni.

Praticamente, se il danneggiato ha già ottenuto il risarcimento danni dalla compagnia assicurativa, non può chiedere nulla al responsabile del sinistro stradale.

Diversamente, se ha ottenuto solo una parte del ristoro, può pretendere dal responsabile solo la residua parte. In ogni caso, quindi, i due risarcimenti non possono mai essere una duplicazione l’uno dell'altro.

Ciò perché, se fosse consentita la duplicazione di indennizzi, l’assicurazione diventerebbe una scommessa per l’assicurato, che, per assurdo, arriverebbe ad avere un interesse nel subire un sinistro.

Potendo chiedere un risarcimento pari al doppio del danno, il danneggiato, infatti, finirebbe per ottenere un vero e proprio lucro.

Inoltre, se fosse consentito il cumulo, l’assicuratore, una volta pagato il risarcimento al danneggiato, perderebbe il diritto di chiedere a quest’ultimo la restituzione delle somme pagate per suo conto, azione consentita dalla legge e chiamata surroga.

28 Settembre 2024 · Gennaro Andele

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