Investito da pirata della strada » Per ottenere il risarcimento danni dal FGVS il danneggiato non ha l’obbligo di identificare il colpevole
Sinistro stradale con pedone investito da pirata della strada: il danneggiato, per ottenere il risarcimento danni dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, non ha nessun obbligo di identificare l'autovettura.
In tema di risarcimento danni, conseguito a causa di un investimento, qualora l’autovettura non sia stata identificata, il danneggiato non ha nessun onere di diligenza nell'identificazione del veicolo, né di fornire la prova dell’impossibilità incolpevole dell’identificazione.
La vittima, inoltre, non ha alcun obbligo di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio.
Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 23434/14.
Da ciò che si evince dalla suddetta pronuncia, non c'è, a carico del danneggiato, nessun onere di diligenza nell'identificazione del veicolo: in parole povere, in tale fattispecie, non sussiste la necessità, per l’attore, di fornire la prova dell’impossibilità incolpevole dell’identificazione.
Inoltre, spiegano gli Ermellini, è già chiaro, secondo consolidata giurisprudenza, che la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento danni da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio.