Può essere compresa nella domanda di risarcimento danni da preteso mobbing anche quella di risarcimento per lo stato di scarsa utilizzazione del lavoratore
Può essere compresa nella domanda di risarcimento dei danni da preteso mobbing anche quella, di portata e contenuto meno ampio, di risarcimento dei ...
Può essere compresa nella domanda di risarcimento dei danni da preteso mobbing anche quella, di portata e contenuto meno ampio, di risarcimento dei danni da dequalificazione professionale, conseguente allo stato di inattivita’ o di scarsa utilizzazione del lavoratore.
il mobbing e’ una figura complessa che designa un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui e’ inserito o dal suo capo (bossing), caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all’obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo.
Ai fini della configurabilita’ del mobbing lavorativo devono quindi ricorrere molteplici elementi:
- una serie di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
- l’evento lesivo della salute, della personalita’ o della dignita’ del dipendente;
- il nesso eziologico tra la descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrita’ psicofisica e/o nella propria dignita’;
- il suindicato elemento soggettivo, cioe’ l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.
La complessita’ della fattispecie del mobbing e la mancanza di una sua specifica disciplina possono portare il giudice di merito a ritenere che, esclusa la sussistenza dell’intento vessatorio e persecutorio, rimane giuridicamente valutabile, nell’ambito dei medesimi fatti allegati e delle conclusioni rassegnate, la condotta di radicale e sostanziale esautoramento del lavoratore dalle sue mansioni, la quale e’ fonte di danno alla sfera patrimoniale e/o non patrimoniale del lavoratore ove ricollegabile all'inadempimento del datore di lavoro.
Quello appena riportato è il convincimento espresso dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 22635/15.