Cancellazione volo e mancata assistenza a terra – Per il passeggero risarcimento minimo

Diversamente dal diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria, l'obbligo di assistenza a terra in favore del passeggero, in caso di significativi ritardi o di cancellazione del volo, sussiste anche nel caso in cui il ritardo o la cancellazione siano dovuti ad eventi eccezionali non imputabili al vettore.

La validità di tale affermazione trova riscontro nella giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, che ha correttamente evidenziato come nei regolamenti vigenti non vi è alcuna disposizione che riconosca, una distinta categoria di eventi «particolarmente eccezionali, tali da liberare il vettore da tutti i suoi obblighi.

La ricorrenza di circostanze eccezionali, come uno sciopero nazionale, è idonea unicamente ad esonerare il vettore dall'obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria, non anche a liberarlo dall'obbligo di prestare assistenza ai passeggeri.

Integra una palese violazione degli obblighi connessi, la compagnia aerea, che non si preoccupa, in occasione dell'annullamento di numerosi voli in seguito ad uno sciopero nazionale, di proporre al passeggero una sistemazione alberghiera, né di organizzargli il trasporto in maniera tale da garantirgli di poter essere presente in aeroporto per imbarcarsi sul volo successivo.

Il giudice, quindi, può concedere risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, determinato dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo. Per contro, non può condannare il vettore aereo a rimborsare ai passeggeri, il cui volo ha subito un ritardo oppure é stato cancellato, le spese che gli stessi hanno dovuto sostenere a causa dell'inadempimento da parte del citato vettore degli obblighi di sostegno e assistenza.

Pertanto, laddove il passeggero con volo cancellato o lungamente ritardato, soggetto ad una prolungata permanenza in aeroporto durante la quale la compagnia aerea non gli abbia prestato l'assistenza prescritta, la sua domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal disagio subito a causa della mancata assistenza va incontro ai limiti interni alla risarcibilità del danno non patrimoniale.

In pratica, il passeggero che produce istanza di risarcimento danni a fronte della carente assistenza a terra della compagnia aerea e della conseguente necessità di dormire in aeroporto, deve allegare la prova della sofferenza patita e dell'impossibilità di attivarsi per evitare o contenere il danno, reperendo, ad esempio, una soluzione alloggiativa in albergo.

Sono quelle appena riportate le considerazioni svolte dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 12088/15.

11 Giugno 2015 · Giovanni Napoletano