Risarcimento danni » Legittimo dopo acquisto auto con motore difettoso
Nel caso si acquisti un'autovettura con il motore difettoso è valido il risarcimento del danno e-o la risoluzione del contratto.
Nel caso si acquisti un’autovettura con il motore difettoso è valido il risarcimento del danno e/o la risoluzione del contratto.
Infatti, in caso di vendita di prodotti difettosi, il risarcimento comprende tutti i danni subiti dall'acquirente, anche quelli inerenti la mancata o parziale utilizzazione della cosa o il lucro cessante.
Inoltre, essa è alternativa o cumulabile con le azioni di adempimento in via specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo.
Questo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la pronuncia 26852/13.
Auto con motore difettoso e risarcimento danni: il fatto e le considerazioni
Una donna aveva chiesto la risoluzione del contratto di compravendita di un’autovettura per la grave difettosità del motore. Inoltre, aveva richiesto il risarcimento danni per il limitato uso della macchina e la riduzione del prezzo della vendita.
Il rivenditore, però, si giustificava dicendo che la responsabile dei difetti sarebbe stata la casa produttrice.
Il caso veniva portato presso il Tribunale di Catania, il quale rigettava la domanda di risoluzione e accoglieva quella di riduzione del prezzo di vendita.
Così facendo, aveva, perciò, condannato il rivenditore a pagare alla donna una somma pari al prezzo attuale di un motore nuovo dello stesso tipo di quello montato originariamente o, in alternativa, ad installare, a proprie spese, un motore nuovo.
Ma la società rivenditrice ricorreva contro la decisione in appello, lamentando il fatto che il Tribunale aveva rigettato la domanda di risoluzione ed accolto, invece, quella di riduzione del prezzo.
Secondo la difesa, non poteva esserci un rapporto di subordinazione tra le due azioni, avendo esse gli stessi presupposti.
Il ricorso veniva accolto dalla Corte d'Appelo sulla base dell'effettiva mancanza di legittimazione passiva del rivenditore e in virtù del fatto che la risoluzione del contratto rendeva veramente impossibile proporre l’azione di riduzione del prezzo.
La donna acquirente, perciò, ricorreva in Cassazione.
E qui gli Ermellini, dando ragione alla donna, chiariscono che l’azione di risarcimento danni non esclude quella di adempimento del contratto in via specifica, condannando il rivenditore.