Nullo il secondo patto di prova dopo la scadenza del contratto a termine se il datore di lavoro non documenta l’esigenza di dover rivalutare il lavoratore

Nel lavoro subordinato, il patto di prova tutela l'interesse di entrambe le parti del rapporto a sperimentarne la convenienza, dovendosi ritenere l'illegittimità dei fatto ove la suddetta verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per le specifiche mansioni in virtù di prestazione resa dallo stesso lavoratore, per un congruo lasso di tempo, a favore dei medesimo datore di lavoro.

Ne consegue che la ripetizione del patto di prova in due successivi contratti di lavoro tra le stesse parti è ammissibile solo se essa permette all'imprenditore di verificare non solo le qualità professionali, ma anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione, elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per l'intervento di molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute.

In particolare, va dichiarato nullo il secondo patto di prova, apposto al contratto a tempo indeterminato stipulato appena quindici giorni dopo la scadenza dei rapporto a termine (durato tra le stesse parti per quasi sette mesi) se l'imprenditore non dimostra l'esistenza di uno specifico motivo di rivalutazione delle caratteristiche del lavoratore.

Così i giudici della Corte di cassazione hanno argomentato la sentenza 22286/15.

1 Novembre 2015 · Tullio Solinas