Rinuncia all’eredità – Si può sempre accettare successivamente

L'atto di rinuncia all'eredità deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni). E' escluso che la rinuncia all'eredità possa essere fatta mediante scrittura privata autenticata.

La rinuncia all'eredità non fa venir meno la delazione (cioè la messa a disposizione del patrimonio del defunto) al chiamato e non è, pertanto, ostativa alla successiva accettazione, che può essere anche tacita, allorquando il comportamento del rinunciante risulti incompatibile con la volontà di non accettare l'eredità.

Infatti, l'articolo 525 del codice civile dispone che fino a quando il diritto di accettare l'eredità (decorso del termine decennale, ndr) non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunciato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità.

Così hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 13599/16.

6 Luglio 2016 · Carla Benvenuto