Il lavoratore non può rinunciare al TFR prima di averne maturato il diritto alla liquidazione

Atteso che il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, la rinuncia effettuata dal lavoratore è radicalmente nulla ai sensi degli artt. 1418, secondo comma, e 1325 cod. civ., per mancanza dell’oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l’accantonamento delle somme già effettuato.

La considerazione che non era ancora maturato il diritto alla liquidazione del TFR, essendo il lavoratore ancora in servizio al momento dell’atto di disposizione, è determinante ai fini della soluzione della delibata questione, giacché per lo scrutinio di legittimità e validità della rinuncia, non basta l’accantonamento delle somme già effettuato.

Ciò in quanto il diritto non è ancora entrato nel patrimonio del soggetto e quindi l’eventuale rinuncia prima della cessazione del rapporto di lavoro è nulla per mancanza dell’oggetto.

Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 23087/15.

17 Novembre 2015 · Tullio Solinas