Complicare le ricerche anagrafiche del creditore per il rintraccio
Quando un soggetto, ed in particolare un debitore, si rende irreperibile presso la propria residenza anagrafica nel Comune A, tanto da essere cancellato da quei registri anagrafici e si trasferisce successivamente in altro Comune B, acquisendovi la residenza, il creditore si trova nell’impossibilità di risalire, consultando i registri anagrafici del Comune A (di ultima residenza) alla nuova residenza del debitore acquisita nel Comune B.
Infatti, l’articolo 7, comma 2, del regolamento anagrafico della popolazione residente vigente (dpr 223/1989) prevede che in caso di ricomparsa di una persona cancellata per irreperibilità deve provvedersi a nuova iscrizione anagrafica: il che determina, in caso di ricomparsa in un comune diverso da quello di cancellazione, una interruzione nella continuità delle iscrizioni (a differenza di quanto avviene in caso di trasferimento della residenza, che si esegue con la doppia annotazione nei registri del comune di arrivo B e del comune di partenza A, così come disposto dall’articolo 13 del citato decreto) che preclude, di regola, la possibilità di risalire al comune di ricomparsa del debitore irreperibile.
18 Aprile 2017 · Ludmilla Karadzic
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