La banca è obbligata a rinegoziare solo i mutui a tasso variabile per acquisto prima casa

Non esiste un generico diritto alla rinegoziazione del contratto di mutuo: la rinegoziazione del mutuo presuppone, infatti, una nuova definizione consensuale del contenuto del regolamento negoziale. In altri termini, la modifica delle condizioni economiche di un contratto di mutuo, traducendosi in una facoltà concessa ad entrambe le parti e non in un diritto stabilito dal legislatore a favore del mutuatario, non può essere imposta e, pertanto, la rinegoziazione risulta possibile solo quando banca e cliente siano concordi sulle variazioni da apportare.

Nell'attuale cornice normativa un diritto alla rinegoziazione contrattuale del mutuo è ipotizzabile solo con riguardo ai mutui a tasso variabile per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale (c.d. "rinegoziazione imposta") tramite un meccanismo di riduzione e blocco dell'importo della rata d'ammortamento, con eventuale allungamento oneroso della durata del finanziamento.

E, quindi, con la sola eccezione della richiamata ipotesi di "rinegoziazione imposta", la modifica dei termini del contratto di mutuo non può prescindere dal consenso della banca, nella veste di controparte contrattuale.

Così ha concluso l'Arbitro Bancario Finanziario con la decisione 4644/13.

8 Dicembre 2014 · Lilla De Angelis