Rimborsi del 730 » Sei mesi d’attesa per quelli sopra 4.000 euro

Il comma 586 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge numero 147 del 2013) prevede che, al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di tutte le persone fisiche che hanno presentato il modello 730, l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione (30 giugno), effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborsi superiori a 4.

000 euro.

Questo controllo è previsto anche qualora l'importo di 4.000 euro fosse costituito da crediti d'imposta derivanti da dichiarazioni dei redditi relativi ad anni precedenti.

L'allungamento del termine di rimborso delle somme spettanti ai contribuenti che ne hanno fatto richiesta con il modello 730, qualora le stesse siano superiori a 4.000 euro, comporterebbe un grave disagio economico anche per i numerosi contribuenti ai quali spettino detrazioni per carichi di famiglia.

Per questi soggetti, che si sono avvalsi dell'opportunità, offerta dal decreto-legge numero 63 del 2013, di portare in detrazione dall'IRPEF le spese sostenute nel 2013 per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico degli edifici, nella misura, rispettivamente, del 50 e del 65 per cento, la formulazione del citato comma 586 comporta che la previsione si estenderebbe anche a tutti i casi di rimborso di ammontare superiore a 4.000 euro cui concorrano anche solo in parte le detrazioni per carichi di famiglia.

Inoltre, la norma del comma 586 presenta, ad avviso dei firmatari del presente atto, alcuni profili di incostituzionalità, in particolare per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, il quale stabilisce, tra l'altro, che tutti i cittadini sono uguali di fronte alle legge, senza distinzione di condizioni personali e sociali.

La previsione introduce infatti un'ingiustificabile discriminazione di carattere personale tra i contribuenti, che vengono, sotto questo profilo, distinti in due categorie, a seconda che l'ammontare del rimborso da loro richiesto sia inferiore o superiore alla soglia di 4.000 euro.

In tal modo, chi vanta un credito fino a 4.000 euro potrà ottenere il rimborso entro il mese di luglio dell'anno di presentazione del modello 730, mentre coloro che vantano un credito anche di un solo euro superiore a tale limite vedranno dilatarsi la tempistica del rimborso loro spettante, senza alcuna certezza circa i termini di effettiva erogazione dello stesso.

Le previsioni contenute nel citato comma 586 determineranno ritardi nell'erogazione dei rimborsi spettanti ai cittadini.

In questo caso, gli stessi non si vedono più accreditare nel mese di luglio (per i lavoratori dipendenti) o di agosto (per i pensionati) il credito da loro vantato nei confronti del fisco, ma dovranno attendere il controllo preventivo dell'Agenzia delle entrate che, ai sensi dal comma 587 della medesima legge di stabilità 2014, non sarà chiamata a rispettare alcun termine per erogare il rimborso dovuto.

Un ulteriore profilo di incostituzionalità di tale disposizione riguarda appunto la mancata previsione di un termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria deve procedere ai rimborsi.

Su questo tema, infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 280 del 2005, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, nella parte in cui non prevede un termine, a pena di decadenza, entro il quale il concessionario della riscossione deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973.

La Corte Costituzionale ha affermato in tal modo il principio indefettibile secondo cui devono essere stabiliti tempi certi nei rapporti tra amministrazione finanziaria e cittadini, impegnando il Governo a valutare l'opportunità di assumere le necessarie iniziative normative per sopprimere, o quantomeno rivedere, la formulazione del comma 586 della legge di stabilità 2014-

Ciò, in particolare, per i contribuenti che siano già stati sottoposti a controllo ai sensi di tale disposizione.

Inoltre, sarebbe importante assumere le necessarie iniziative normative per stabilire un termine certo di sei mesi entro cui l'Agenzia delle entrate deve comunicare al sostituto d'imposta di non procedere al rimborso, prevedendo che, in assenza della suddetta comunicazione da parte della stessa Agenzia, i sostituti d'imposta siano autorizzati a procedere al rimborso.

30 Maggio 2014 · Andrea Ricciardi