Violazione dell’obbligo di mantenimento dei figli – Rilevanza sul piano penale

Lo stato di bisogno dei minore è presunto, salvo i casi in cui egli abbia personali autonome risorse economiche o finanziarie sufficienti in grado di permettere a chi ne ha il contingente affidamento l'utilizzazione finalizzata all'autonomo sostentamento. Nulla perciò rileva che il genitore affidatario, o la sua famiglia di origine, abbia i mezzi per provvedere essi, autonomamente, all'intero sostentamento in supplenza dell'obbligo violato dall'altro genitore.

La violazione dell'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli si concretizza, sul piano civile, ad ogni scadenza.

Rileva sul piano penale quando tale violazione risulta non episodica e determina l'assenza dei mezzi di sostentamento per il minore.

Questo il principio giuridico affidato ai contenuti della sentenza 44683/15 della Corte di cassazione.

7 Novembre 2015 · Loredana Pavolini