Rigetto del ricorso al verbale di accertamento per violazione del Codice della strada – Non tutto è perduto

Succede che ci venga comminata una sanzione amministrativa per infrazione al Codice della strada, che si impugni il verbale nei termini previsti innanzi al Giudice di Pace e che quest'ultimo rigetti il ricorso.

Le domande.

  1. Può la Pubblica Amministrazione, a seguito del rigetto del ricorso, notificare una cartella esattoriale basata sul verbale di accertamento e non sulla sentenza di rigetto?
  2. Può la Pubblica Amministrazione, a seguito del rigetto del ricorso, pretendere con la cartella esattoriale il versamento della metà del massimo edittale (invece del minimo edittale) previsto per la sanzione amministrativa, come se questa fosse stata semplicemente non pagata e non opposta?

A questi interrogativi hanno risposto i giudici della Suprema Corte di cassazione nella sentenza numero 20983/14.

A seguito del rigetto dell’opposizione al verbale di multa, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza di rigetto e non dal verbale di accertamento. La Pubblica Amministrazione non può agire esecutivamente con la notifica di una cartella esattoriale basata sul verbale opposto e non sulla sentenza conclusiva del giudizio di opposizione.

L'aumento della sanzione pecuniaria dal minimo alla metà del massimo edittale è ricollegato al mancato pagamento nei sessanta giorni o alla mancata proposizione nello stesso termine del ricorso al Prefetto o, in alternativa, all'Autorità Giudiziaria, ma non al rigetto della opposizione.

La cartella esattoriale, viziata per i motivi appena esposti, è da ritenersi nulla.

20 Ottobre 2014 · Giuseppe Pennuto