Rifiuto del lavoratore di passare da tempo pieno a tempo parziale – Non può costituire motivo di licenziamento

La norma nazionale, interpretata alla luce di quella comunitaria, impone di ritenere che il datore di lavoro che licenzi il lavoratore che rifiuta la riduzione di orario ha l'onere di dimostrare che sussistono effettive esigenze economico ­organizzative in base alle quali la prestazione non può essere mantenuta a tempo pieno, ma solo con l' orario ridotto, nonché il nesso causale tra queste e il licenziamento.

Il rifiuto di un lavoratore di essere trasferito da un lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale, o viceversa, non dovrebbe, in quanto tale, costituire motivo valido per il licenziamento, senza pregiudizio per la possibilità di procedere a licenziamenti per altre ragioni, come quelle che possono risultare da necessità di funzionamento dell'azienda.

La possibilità di riduzione dell'orario di lavoro tutela il lavoratore dalla trasformazione unilaterale dei proprio rapporto ad iniziativa del datore di lavoro, ma prende pure in considerazione le esigenze organizzative di quest'ultimo, purché l'iniziativa datoriale sia sorretta da serie ragioni organizzative e gestionali e sia attuata nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

In mancanza di tali presupposti, il dipendente può legittimamente rifiutare di passare al tempo pieno e, per ciò solo, non può mai essere licenziato.

Così i giudici della Corte di cassazione hanno articolato la sentenza 21875/15.

29 Ottobre 2015 · Tullio Solinas