L’obbligato perde il lavoro e la beneficiaria torna a casa dei genitori – Si alla riduzione dell’assegno divorzile con efficacia retroattiva decorrente dalla data di licenziamento

La giurisprudenza ha in più occasioni ritenuto legittima la revisione retroattiva dell'assegno divorzile in presenza di un evento che la giustifichi, evento che può essere rappresentato anche dalla perdita del lavoro da parte dell'ex coniuge obbligato (Cassazione civile sentenze 11913/2009 e 16173/2015).

La beneficiaria dell'assegno divorzile non può opporsi alla riduzione retroattiva dell'importo a decorrere dalla data di licenziamento dell'ex coniuge obbligato invocando, come compensazione all'evento negativo rappresentato dalla perdita di lavoro, l'intervenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche se, nel frattempo, si è trasferita presso la famiglia di origine.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 10787/2017.

6 Giugno 2017 · Marzia Ciunfrini