Riduzione della retribuzione ed effetti sulla cessione del quinto

Qualunque vicenda che incida sulla misura della retribuzione può, in concreto, produrre effetti anche sulla cessione del quinto dello stipendio: si pensi, per esempio, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, all'irrogazione di una sanzione pecuniaria o di una sospensione per illecito disciplinare che decurti la retribuzione, nonché ad ogni altra causa di riduzione dello stipendio derivante dalla sospensione del rapporto, come il ricorso alla cassa integrazione guadagni, quando interviene il provvedimento di sospensione, o l'assenza per malattia, qualora questa non sia coperta interamente dal datore di lavoro ma, in via principale, dall'istituto assicuratore, come nel caso degli operai.

Qualora lo stipendio gravato da trattenuta a titolo di cessione del quinto (retribuzione netta) subisca una riduzione pari o inferiore ad un terzo del suo ammontare, il datore di lavoro potrà continuare ad operare la trattenuta dalla retribuzione nella misura stabilita dalla società finanziaria. Esempio: stipendio di 900 euro; rata calcolata dalla finanziaria pari a 170,00 euro; in seguito a trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time a 35 ore settimanali la retribuzione si riduce a 787,5 euro; l'azienda può continuare ad operare la trattenuta nella misura originaria.

Ove invece la riduzione sia superiore ad un terzo della retribuzione netta, la trattenuta non potrà eccedere la misura di un quinto della nuova retribuzione.

In tal caso occorrerà comunicare tempestivamente alla società finanziaria l'evento che determina la riduzione della retribuzione e chiedere che venga rideterminato l'importo della rata da trattenere. Esempio: stesse condizioni di cui all'esempio precedente di 900 euro di retribuzione e di una quota da trattenere pari a 170,00 euro; in caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time a 20 ore settimanali la retribuzione si riduce a 450 euro, quindi in misura superiore al terzo; la rata da trattenere andrà rideterminata, a cura della finanziaria, e non potrà eccedere i 90,00 euro, cioè 1/5 della nuova retribuzione netta.

Una considerazione a parte meritano i casi di Cassa integrazione, quando sia intervenuto il provvedimento di sospensione, o di malattia, coperta, in via principale, dall'INPS, casi in cui le erogazioni corrisposte dal datore di lavoro non sono sempre tecnicamente qualificabili come "retribuzione", ma come "indennità", essendo soltanto anticipazioni del datore di lavoro come sostituto dell'istituto previdenziale.

In casi del genere è comunque opportuno per l'azienda continuare ad operare la trattenuta sulle erogazioni da corrispondere al lavoratore con le stesse modalità seguite per la trattenuta del quinto della "retribuzione". Prima di operare la trattenuta sull'indennità è consigliabile che il datore di lavoro acquisisca, in forma scritta, il consenso del lavoratore, in quanto le norme autorizzano la cessione di una quota dello stipendio, mentre l'indennità non è, tecnicamente, uno stipendio.

19 Aprile 2014 · Simonetta Folliero


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