Riduzione dell’assegno di separazione o divorzio – Quando può essere accordata
Per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di revisione delle condizioni di separazione o divorzio, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, deve procedere nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, limitandosi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.
Per la revisione delle condizioni di separazione o divorzio è necessario, insomma, porre a confronto la situazione economica dei due coniugi separati o divorziati, eventualmente interessata da rilevanti mutamenti quali la costituzione di un nuovo nucleo familiare e/o la procreazione di altri figli.
L'apprezzamento in tal modo compiuto rappresenta il risultato di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali dei due coniugi separati o divorziati, comparazione che risulta indispensabile al fine di stabilire se i mezzi di cui può disporre il richiedente la revisione delle condizioni di separazione o divorzio siano divenuti insufficienti ad assicurargli la conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza del matrimonio, o che avrebbe potuto ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto, ovvero se le risorse dell'obbligato gli consentano di continuare a versare il contributo precedentemente stabilito.
L'esigenza di una siffatta valutazione s'impone con particolare intensità proprio in riferimento all'ipotesi in cui la domanda di riduzione dell'assegno trovi fondamento nell'allegazione di nuovi obblighi familiari, la cui sopravvenienza a carico dell'obbligato comporta la necessità di verificare se la consistenza dei maggiori oneri sia tale da incidere significativamente sulla sua complessiva situazione economico-patrimoniale, in tal modo impedendogli di continuare a contribuire totalmente o parzialmente al sostentamento degli aventi diritto all'assegno.
Questi sono i principi di diritto, in tema di revisione delle condizioni di separazione o divorzio, dettati dai giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 14734/16.