Riduzione dell’assegno di separazione o divorzio – Quando può essere accordata

Per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di revisione delle condizioni di separazione o divorzio, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno sul­la base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, deve procedere nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, limitandosi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.

Per la revisione delle condizioni di separazione o divorzio è necessario, insomma, porre a confronto la situazione economica dei due coniugi separati o divorziati, eventualmente interessata da rilevanti mutamenti quali la costituzione di un nuovo nucleo familiare e/o la procreazione di altri figli.

L'apprezzamento in tal modo compiuto rappresenta il risultato di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali dei due coniugi separati o divorziati, comparazione che risulta indispensabile al fine di stabilire se i mezzi di cui può disporre il richiedente la revisione delle condizioni di separazione o divorzio siano divenuti insufficienti ad assicurargli la conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza del matrimonio, o che avrebbe potuto ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto, ovvero se le risorse dell'obbligato gli consentano di continuare a versare il contributo precedentemente stabilito.

L'esigenza di una siffatta valutazione s'impone con particolare intensità pro­prio in riferimento all'ipotesi in cui la domanda di riduzione dell'assegno trovi fondamento nell'allegazione di nuovi obblighi familiari, la cui sopravvenienza a carico dell'obbligato comporta la necessità di verificare se la consistenza dei maggiori oneri sia tale da incidere significativamente sulla sua complessiva situazione economico-patrimo­niale, in tal modo impedendogli di continuare a contribuire totalmente o parzial­mente al sostentamento degli aventi diritto all'assegno.

Questi sono i principi di diritto, in tema di revisione delle condizioni di separazione o divorzio, dettati dai giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 14734/16.

21 Luglio 2016 · Patrizio Oliva