La proposizione del ricorso sana l’eventuale nullità della notifica dell’avviso di accertamento tributario solo se non sono decorsi i termini di decadenza

La disciplina delle notifiche di atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio e le sue variazioni. In mancanza di comunicazioni da parte del contribuente, l'Amministrazione è legittimata ad effettuare la notifica nell'ultimo domicilio noto, anche in forma semplificata (notifica diretta a mezzo posta).

La proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare l'eventuale nullità della notifica dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto.

Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avviene prima della scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento.

In pratica, se la proposizione del ricorso all'atto di accertamento avviene entro i 60 giorni dalla notifica, ma dopo la scadenza dei termini di decadenza previsti dalla legge per l'accertamento tributario, l'eventuale vizio di notifica, con la conseguente nullità dell'atto, può essere eccepito dal contribuente senza che l'Agenzia delle entrate possa avvalersi di quanto disposto dall'articolo 156 del codice di procedura civile secondo il quale la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Si tratta del principio sancito dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 11720/16.

15 Giugno 2016 · Giorgio Valli