Ricorso a cartella esattoriale per multa mai notificata – sessanta giorni di tempo dalla notifica della cartella

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In tema di ricorso a cartella esattoriale originata da multa per violazione del codice della strada - in mancanza di contestazione immediata della violazione e di successiva notifica del verbale di multa - il ricorso a  cartella esattoriale ha funzione recuperatoria della tutela che la parte sanzionata non ha potuto a suo tempo esperire.

In parole semplici vige la regola secondo la  quale il ricorso a cartella esattoriale deve comunque consentire la contestazione dei  vizi e/o delle irregolarità di notifica che hanno determinato il mancato pagamento della multa, con la conseguente iscrizione a ruolo,  e della cui esistenza il presunto trasgressore è venuto a conoscenza solo quando gli è stata notificata la cartella esattoriale.

La Corte di Cassazione aveva già enunciato questo principio generale stabilendo che, nella fattispecie (cartella esattoriale originata dal mancato pagamento di una multa ed emessa senza essere preceduta da una corretta  notifica del verbale di accertamento)  può essere esperita opposizione in analogia a quanto previsto dagli articoli 22 e 23 della legge numero 689/81 (casi speciali di sanzioni amministrative  accessorie e opposizione all'ordinanza ingiunzione - vedasi a tale proposito le sentenze 489/2000, 491/2000,   562/2000  e  1162/2000 tutte emesse a sezioni unite,  nonchè le numero 9087/2003, 9482/2003, 6119/2004, 15149/2005 e 8200/2009).

Il principio già espresso dalla Corte era  finalizzato, appunto, a concedere  all'interessato la facoltà di “recuperare” l’esercizio del mezzo di tutela previsto dagli articoli 22 e 23 della legge numero 689/81 per i casi speciali di sanzioni amministrative  accessorie e per l'opposizione all'ordinanza di ingiunzione.  In pratica si assicurava al cittadino in sede di ricorso a cartella esattoriale originata da una multa non notificata o notificata in difformità a quanto previsto dalle procedure di legge (ricordiamo che la mancata o non corretta notifica del verbale comporta inesistenza della sanzione)  la facoltà di eccepire - nel termine di 30 giorni ed innanzi al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui era  stata commessa la  violazione  -  vizi e/o irregolarità di notifica del verbale di accertamento.

I vizi deducibili (ovvero le irregolarità che si possono far rilevare in modo da annullare la multa e la cartella esattoriale ad essa sottesa) sono sostanzialmente la mancata o irregolare notifica del verbale di accertamento della violazione:

a) per cambio di residenza;
b) per l'assenza temporanea (temporanea irreperibilità) del sanzionato dalla propria residenza;
c) per cause o impedimenti legittimi.

Il mancato rispetto delle formalità di notifica previste dalla legge è più frequente di quanto non sembri. Si ha, ad esempio, con la notifica al portiere non autorizzato, con la notifica secondo il rito previsto con i destinatari irreperibili quando era nota diversa residenza, notifica a vecchia residenza, notifica a persona non convivente, notifica al portiere che non viene individuato e che non sottoscrive l'originale per ricevuta ecc..

Il primo comma dell'articolo 22 della legge 689/81 prescrive che, contro l’ordinanza  ingiunzione di pagamento nei casi speciali di sanzioni amministrative accessorie,  gli interessati possono proporre ricorso a cartella esattoriale davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.  L'articolo  23, comma 1 della stessa legge, dispone che il giudice, se il ricorso a cartella esattoriale è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo  22 (dunque trenta giorni)  ne dichiara l’inammissibilità con ordinanza sulla quale può essere effettuati ricorso in Cassazione.

Adesso, con  la sentenza numero 12505/2011  si stabilisce che il termine per il ricorso a cartella esattoriale originata da multa non pagata - per difetto di notifica del verbale di accertamento della sanzione - è di sessanta giorni e non di trenta.

Il caso prende spunto da un automobilista che si era rivolto alla Cassazione contro la pronuncia con cui il Giudice di Pace  aveva dichiarato l’inammissibilità del suo ricorso a cartella esattoriale originata da una multa mai notificata. Il giudice di pace, con ordinanza pronunciata ai sensi della legge legge 689/81, articolo 23, comma 1,  aveva dichiarato inammissibile il ricorso a cartella esattoriale, ritenendolo tardivo perchè proposto oltre i trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale stessa.

Il ricorrente aveva lamentato l'incongruenza del principio già fissato dai giudici di cassazione, in base al quale il ricorso a cartella esattoriale entro trenta giorni per una multa mai notificata deve svolgere azione "recuperatoria", con il comma 1 dell'articolo 204 bis del  codice della strada le cui previsioni, invece, accordano al trasgressore la possibilità di proporre ricorso contro un verbale di multa ( e quindi anche contro eventuali vizi e/o irregolarità di notifica) entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione immediata o di formale notifica della stessa (contestazione differita).  La Cassazione ha ritenuto la censura fondata.

Per riassumere,  il ricorso a cartella esattoriale,  ex articoli 22 e 23 della legge numero 689/81, è esperibile qualora la cartella esattoriale stessa  è emessa per il mancato pagamento di una multa senza essere preceduta dalla corretta procedura di notifica del verbale di accertamento della violazione. Ciò allo scopo di consentire all'interessato di “recuperare” l’esercizio del mezzo di tutela.  Il ricorso contro i vizi e/o irregolarità di notifica del verbale può essere proposto al giudice di pace del luogo ove risulta essere  stata rilevata l'infrazione,  nel termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale.

Poiché – secondo la giurisprudenza di merito -  incombe sulla Pubblica amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuta notifica del verbale di accertamento, il Comune convenuto deve esibire, a riprova del perfezionamento della procedura di contestazione, l’originale dell'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario spedito con raccomandata al trasgressore.  Sull’avviso di ricevimento deve essere annotata l’avvenuta notifica, con la data e le firme sia del destinatario che dell'addetto al recapito.

Ora, anche se per le violazioni commesse a partire dal 6 ottobre 2011 i termini per la presentazione del ricorso al Giudice di Pace sono stati ridotti a 30 (trenta giorni) giorni, è pur vero che è rimasta immutata la possibilità di impugnare il verbale di multa innanzi al Prefetto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica.

E quindi il termine fissato dalla Suprema Corte  per consentire all'interessato di “recuperare” l’esercizio del mezzo di tutela - nel caso in cui la cartella esattoriale  è emessa per il mancato pagamento di una multa senza essere preceduta dalla corretta procedura di notifica del verbale di accertamento della violazione - deve intendersi fissato in 60 (sessanta giorni) dalla notifica della cartella esattoriale anche per violazioni commesse dopo il 6 ottobre 2011.

12 Giugno 2011 · Simone di Saintjust




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