Il cliente ha il diritto di esigere dalla banca la documentazione relativa alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni

Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione: sulla base delle disposizioni vigenti, la banca deve essere ristorata dei soli costi sostenuti per la produzione della documentazione, evidentemente variabili in funzione del tipo e della struttura dei documenti, della loro data di formazione e, più in generale, delle attività necessarie per reperirli e riprodurli.

Pertanto, non è coerente con il quadro normativo l'indicazione, nel foglio informativo prodotto dall'intermediario, di commissioni e spese in misura fissa e predeterminata relative alle cosiddette ricerche di archivio.

Possono richiedere l'esibizione della documentazione bancaria tanto l'erede del titolare del conto quanto il cointestatario, nell'ipotesi in cui l'altro cointestatario sia deceduto e ne sia stata liquidata la quota agli eredi.

Quando la banca eccepisce l'impossibilità di accogliere la domanda del cliente, per effetto dello smarrimento della documentazione richiesta, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione fa sorgere l'obbligo di risarcimento del danno cagionato al cliente.

La banca non può limitarsi a esibire documenti incompleti, ma dovrà fornire al richiedente una documentazione atta a comprovare l'operazione oggetto della richiesta.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso, in numerose decisioni, dall'Arbitro Bancario Finanziario.

26 Settembre 2014 · Annapaola Ferri