Revocatoria atto di compravendita

Revocatoria del trasferimento di proprietà dell'appartamento

Nel 2006 sono stato chiamato in causa da una persona per la revocatoria della proprietà dell'appartamento da mio padre a me prima che lui morisse.

Prima che mio padre morisse, aveva in corso una causa per danni con questa persona, che io non ho potuto proseguire al suo posto in quanto ho rinunciato alla sua eredità.

La casa è stata poi venduta a mia moglie, che per comprarla si è accollata il mutuo che avevo fatto io per comprarla da mio padre.

A breve ci sarà la sentenza di primo grado, che a parere del mio avvocato non sara positiva per me vista la vendita tra me e mio padre e visto che l'appartamento era il suo unico bene.

Le mie domande sono le seguenti :

In caso venga revocata la vendita cosa succede all'appartamento attualmente gravato da ipoteca di 1° grado della banca ?

Attualmente mia moglie sta pagando regolarmente il mutuo è positivo continuare a pagarlo?

Avreste dei consigli da darmi da poter mettere in atto prima della sentenza per salvare l'appartamento e fare in modo che questa persona non mi possa fare niente.

L'appartamento è gravato da ipoteca di 1^ grado della banca, come fa il creditore a procedere ?

L'appartamento era gia gravato di ipoteca quando mio padre era ancora vivo (perchè lui l'aveva dato in garanzia per un mutuo che avevo preso io) e lui ai tempi non aveva nessuna causa in corso.

E se mia moglie non pagasse più il mutuo? La banca metterà la casa all'asta e se i soldi della vendita all'asta non bastano per coprire il residuo del mutuo mi moglie rimane debitrice del residuo verso la banca, e per il creditore, che secondo voi avrà messo ipoteca di 2^ grado cosa succede ?

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Sentenza sulla revocatoria

Consigli davvero utili e tali da poter essere messi in atto prima della sentenza per salvare l’appartamento e fare in modo che questa persona non le possa fare niente, purtroppo non ne abbiamo.

Nella vicenda, sua moglie non è un soggetto terzo meritevole di tutela giudiziale, e quindi qualora vi fosse una sentenza sfavorevole, la situazione tornerebbe ad essere probabilmente quella determinatasi in morte di suo padre, considerando nulli tutti gli atti di compravendita stipulati fra lei e suo padre e fra lei e la sua consorte.

In questo contesto, sembrerebbe inutile continuare a pagare il mutuo, le cui rate corrisposte dopo la scomparsa del suo genitore potrebbero essere destinate, dal giudice, a compensare le spese sostenute dal creditore e dal tribunale. Farebbe bene, comunque, ad affrontare la questione con l'avvocato che la segue, che è l'unico a conoscere nei dettagli la situazione venutasi a determinare.

Certo, se non c'è capienza imputabile alla differenza fra valore ottenibile da una vendita coattiva e capitale residuo vantato dalla banca, il creditore può iscrivere ipoteca di secondo grado ed attendere. Il tempo ed il mutuatario lavorano per lui.

A fronte di un rischio molto concreto di revoca dell'atto di trasferimento di proprietà,si stava evidenziando il paradosso di pagare un mutuo per una proprietà che potrebbe finire alla banca e, se resta qualcosa, al creditore procedente.

Continuando a pagare e conoscendo i tempi della giustizia italiana, quel qualcosa resterà sicuramente.

Comunque, la vicenda appare molto intricata e complessa. I possibili scenari possono essere disegnati, in modo verosimile, solo dall'avvocato o dagli avvocati che hanno assunto la difesa sua e di sua moglie.

13 Settembre 2012 · Andrea Ricciardi